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Hic Sunt Falcones

ARTICOLO 31


IL DIRITTO AL GIOCO

L’art. 31 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo Delle Nazioni Unite sancisce: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”.

 

 


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