IL DIRITTO AL GIOCO
L’art. 31 della Convenzione internazionale sui diritti
del fanciullo Delle Nazioni Unite sancisce: “Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età e di partecipare liberamente alla
vita culturale e artistica. Gli Stati parti rispettano e favoriscono
il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale ed artistica e incoraggiano l’organizzazione,
in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento
e di attività ricreative, artistiche e culturali”.